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Regolamento della Costituzione e Conduzione delle Sezioni locali della S.I.M.

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Art. 1 La Società Italiana di Malacologia si struttura sul piano locale e su quello nazionale. Le strutture locali che prendono la denominazione seguente: “Società Italiana di Malacologia - Sezione di …” si adeguano alle finalità di cui all’Art. 4. dello Statuto sociale.

Art. 2 Possono far parte delle Sezioni Locali soltanto i Soci della Società Italiana di Malacologia. La Sezione Locale può essere costituita anche tra i Soci di località viciniori senza limitazioni territoriali. La Sezione si costituisce per libera scelta di almeno 5 soci. L’adesione alle Sezioni Locali è libera. Perché una Sezione sia validamente costituita è necessario il riconoscimento, limitato ad una approvazione di fatto, da parte del Consiglio Direttivo. La struttura operativa della Sezione Locale è libera purché ciascuna Sezione preveda nel proprio ambito un minimo di due cariche sociali così ripartite: 1) Presidente, 2) Tesoriere. Si consiglia la nomina di un Direttore Scientifico.

Art. 3 Ciascuna Sezione, nel quadro delle finalità dello Statuto sociale stabilisce i modi di svolgimento della propria attività e predispone i mezzi per l’attuazione degli scopi istituzionali con piena autonomia giuridica ed amministrativa. I Presidenti delle Sezioni Locali hanno la legale rappresentanza della sezione stessa ed, in tale qualità, sono autorizzati a firmare convenzioni, aprire conti correnti postali e bancari, incassare contributi e sovvenzioni e quietanzare mandati per conto ed in nome delle Sezioni Locali.

Art. 4 Ciascuna Sezione gode di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria nell’ ambito della propria sfera d’incidenza ed in aderenza alla propria configurazione di guisa che, nello svolgimento delle proprie attività, attuate attraverso i rispettivi organi, essa non impegna in alcun modo sul piano giuridico, amministrativo e finanziario né le altre Sezioni né la Società nel suo complesso.

Art. 5 Ogni Sezione Locale si impegna, annualmente, a sottoscrivere una quota associativa “Enti” della S.I.M.. La Società si impegna, da parte sua, a pubblicare tutte le notizie relative alle attività delle Sezioni ed eventuali annunci e comunicazioni e comunque con il limite di una pagina per anno.

Art. 6 Ogni Sezione Locale è tenuta a comunicare, a scopo meramente conoscitivo, il proprio bilancio consuntivo annuale ed il piano delle attività previste per l’anno seguente. Al fine di coordinare le attività di ogni singola sezione il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di chiedere modifiche ai piani di attività presentati dalle Sezioni Locali.

Art. 7 La S.I.M., con determinazione del C.D. e previo accordo tra le parti, può delegare alle Sezioni Locali alcune sue funzioni o assegnare, nell’interesse comune, compiti particolari.

Art. 8 Al Consiglio Direttivo, ferma restando l’autonomia amministrativa e finanziaria delle singole Sezioni, è devoluto un generale potere di verifica della legittimità formale degli atti delle singole Sezioni, del rispetto dei fini istituzionali e di tutela del buon nome della Società. In questo quadro, mentre è esclusa ogni forma preventiva di autorizzazione o assenso al compimento dei singoli atti imputabili alle Sezioni Locali, il Consiglio Direttivo potrà effettuare, con proprio delegato possibilmente scelto tra i Probiviri, tutti i possibili controlli sugli atti delle Sezioni al fine di vagliarne la legittimità formale e la rispondenza ai fini istituzionali della Società.

Ove il Consiglio Direttivo, per mezzo del suo delegato, accerti irregolarità, violazioni delle norme statutarie o compimento di atti idonei a ledere il buon nome della Società, potrà nominare un Commissario straordinario coi poteri del Presidente di Sezione, per i provvedimenti opportuni ivi compreso lo scioglimento della Sezione.

Art. 9 Ciascuna Sezione può essere titolare di beni mobili ed immobili e può essere parte di qualunque rapporto giuridico con i terzi. In caso di scioglimento della Sezione Locale, per qualsiasi causa, i beni di questa Sezione vengono devoluti alla Società madre che li potrà destinare alla Sezione Locale più vicina a quella disciolta.

Art. 10 In difetto di diverse previsioni dello Statuto sociale si applicano a ciascuna Sezione Locale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli articoli del Codice Civile.


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