• Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lo statuto della Società

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

ALLEGATO “A” Racc. 6319

Modifica statutaria per l’adeguamento degli atti costitutivi e statuti a modifiche/integrazioni normative ai sensi dell’art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, esente da bolli e imposta di registro.

STATUTO Associazione di Promozione Sociale “S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.”

(D. lgs 117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017-Legge 7 dicembre 2000 n. 383- D. lgs 460 del 4 dicembre 1997 -)

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Pescara l’Associazione di Promozione Sociale denominata “S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.” operante nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della salvaguardia e miglioramento dell’ambiente e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, del settore sociale, del settore educativo-formativo e culturale. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "A.P.S.”. In concomitanza dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell’Associazione potrà contenere anche l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS ai sensi dell’art.12 del D. lgs 117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede  presso l’Associazione dei Naturalisti in 80134 Napoli, Via Mezzocannone 8. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Napoli. Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di protezione civile.

Art. 4 – Scopo e oggetto sociale

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.

L’Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attivitàè espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall’art. 5 del D. lgs 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi.

Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117):

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell’Organo Direttivo.

Nello specifico l’Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che lo scopo esclusivo o principale è quello di :

incoraggiare, incrementare e diffondere lo studio dei molluschi continentali, marini e fossili con particolare riguardo a quelli italiani e del bacino del mediterraneo;

promuovere iniziative mirate alla conservazione della biodiversità dei molluschi ad alla salvaguardia di specie continentali e marine minacciate o di particolare rilevanza per il patrimonio naturalistico italiano;

favorire i rapporti fra gli studiosi ed appassionati di malacologia;

allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti nel campo specifico affinché sappiano trasmettere l'amore e il rispetto per la natura, quale patrimonio essenziale del genere umano;

assumere la ricerca di nuove conoscenze in campo malacologico come carattere qualificante della propria attività.

raccogliere le adesioni di tutti coloro che, a qualsiasi livello, si occupano di molluschi;

creare una serie di servizi a disposizione dei soci per consentire loro di accrescere le loro conoscenze scientifiche e la loro sensibilità ambientale verso il mare e i suoi abitanti;

formulare programmi e organizzare gruppi di ricerca in campo malacologico a livello locale; nazionale e internazionale in collaborazione con Enti pubblici o privati;

pubblicare organi d'informazione a carattere sociale scientifico e /o didattico - divulgativo ed altre pubblicazioni sempre inerenti al campo malacologico;

organizzare lezioni, seminari, riunioni periodiche, convegni, simposi, congressi, mostre, curando al tempo stesso la partecipazione italiana agli incontri internazionali;

aderire, avvalendosi della propria organizzazione, a richiesta di perizie e consulenze scientifiche concernenti problemi di malacologia avanzate da privati o da Enti pubblici;

facilitare la formazione di Gruppi Locali per favorire i contatti tra l'organizzazione centrale e i singoli associati;

promuovere qualsiasi altra attività in linea con gli scopi sociali.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L’attività del volontario non occasionale iscritto nell’apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell’apposito registro.

L’associato che presti la propria opera per l’associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui si è associato.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;

3. donazioni e lasciti testamentari;

4. beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo

5. rendite patrimoniali;

6. raccolte fondi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del D. lgs 117 del 3 luglio 2017;

8.contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell’Associazione;

9. contributi dei Sostenitori;

10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;

12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.

L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 6 - Categorie degli associati- diritti e doveri

Possono essere associati dell’Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- almeno 3 associazioni di promozione sociale;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.

- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell’Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

ART. 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Sono associati effettivi individuali i gli appassionati di malacologia aventi interesse alle finalità ed attività della Associazione. In particolare tutti coloro che, a qualsiasi livello, si occupano di molluschi continentali, marini e fossili con particolare riguardo a quelli italiani e del bacino mediterraneo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall'Organo Direttivo, su richiesta dell’aspirante associato, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata all’associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea degli associati, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’Associazione, l’Organo Direttivo ha facoltà di proporre all’assemblea degli associati l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all’Organo Direttivo.

L’espulsione è prevista:

- quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,

- quando l’associato si renda moroso nel pagamento della quota associativa ;

- quando l’associato ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all’immagine dell’Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative

- quando l’associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee degli associati, con la frequenza stabilita dall’eventuale regolamento delle assemblee.

L’espulsione è deliberata dall’Organo Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e comunicata mediante lettera all’associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l’associato interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri, se nominato e/o dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);

- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell’Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;

- essere informati sulle attività dell’associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;

- frequentare le sedi dell’associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l’obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 10 - Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso,il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del DLG.Vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

ART. 11 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e Vice Presidente;

d) il Segretario (eventuale);

e) il Tesoriere (eventuale);

f) il Comitato Scientifico (eventuale);

d) l’Organo di controllo (eventuale);

e) il Collegio dei Probiviri (eventuale).

ART. 12 – Assemblea

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l’Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Possono intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se supera la quota di 499 (quattrocentonovantanove) associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D. lgs 117/2017.;

2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte degli associati espulsi;

6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione e ratificare l’eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell’Associazione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il Presidente;

- elegge i componenti dell’Organo di controllo;

- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;

- stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'associazione;

- approva la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consiglio Direttivo;

- può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla sede dei convegni di studio dell'associazione;

- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'associazione;

- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;

- approva le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo

o da almeno un terzo dei suoi membri;

- ratifica le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

Essa delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dall’associato a farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può avere più di due deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Presiedente in carica indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale, costituito dal Vice-Presidente e tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Le liste dei candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri sono presentate dal Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Candidature. Tutti i candidati devono essere iscritti da almeno due anni consecutivi alla Associazione: gli associati morosi possono essere riammessi qualora si mettano in regola con le quote di iscrizione. Tutte le candidature devono essere inviate al Presidente in carica del Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza elettorale, accompagnate da un curriculum vitae. Le elezioni si svolgono con votazione a scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

ART. 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati dall’Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell’Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il bilancio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- nominare Presidente e Vicepresidente;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell’organo direttivo sono in unica convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 15 - Segretario

Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle attività della Associazione di Promozione Sociale “S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.”, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinari con gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene eletto da Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Articolo 16 – Tesoriere

Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio della Associazione di Promozione Sociale “S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.”, e prepara il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività scientifiche concordandone l’organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica nazionale.

Art. 18 - Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31 del D. lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all’Organo Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può assistere alle riunioni dell’Organo Direttivo. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 19- Il Collegio dei Probiviri

Se nominato, il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra gli associati effettivi. Esso, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da associato.

In caso di gravi vertenze tra gli associati, il Collegio dei Probiviri può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o degli associati interessati, con funzioni arbitrali o consultive.

Articolo 20 – Commissione Candidature

La Commissione Candidature è costituita dal Presidente in carica, dal Vice-Presidente e da un consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.In caso di nomina del Comitato scientifico la Commissione Candidature è costituita dal Presidente in carica, dal Vice-Presidente e tre componenti del Comitato Scientifico indicati dal Consiglio Direttivo.

I componenti della Commissione Candidature esauriscono il loro mandato al termine del mandato elettorale. La Commissione esamina le candidature degli associati in base a criteri prestabiliti di attività scientifica, professionale e associativa e le presenta al Consiglio Direttivo, che si esprime in merito e le comunica agli associati.

ART. 21- Libri Sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell' Organo Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Legale rappresentante dell’Associazione che potrà autorizzare la consultazione diretta e l’eventuale domanda di copie o estratti a proprie spese.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.

ART. 22 - Bilancio e Utili

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente dell’Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze.

L’associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati. L’associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti compensi proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 23 - Decadenza carica sociale

Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dalla Associazione di Promozione Sociale “S.I.M. Societa’ Italiana di Malacologia A.P.S.”, viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

Articolo 24 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d’interesse tramite apposita dichiarazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti N14/CSR e della Determinazione A.N.AC. del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione

2016”.

Articolo 25 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.

Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l’Associazione e gli associati.

Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:

a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;

b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito;

c) non possegga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione;

Le dimissioni devono essere presentate per inscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.

L’associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.

La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell’Organo Direttivo, da o contro i componenti dell’Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l’Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara.

Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 27– Estinzione o Scioglimento

L’estinzione o lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell’art.9 del D. lgs 117/2017 dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previsto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall’Ufficio Statale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal D. lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 28 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall’art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .

ART. 29 - Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Paolo Russo - Michele D'Ambrosio notaio


Login

Se sei già iscritto, inserisci utente e password qui sotto

SIM Società Italiana di Malacologia

S.I.M. Società Italiana di Malacologia

Newsletter Subscribe

© 2024 S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S. - C.F: 05067970151. All Rights Reserved. Powered by Rswitalia.com