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Patella ferruginea

Gmelin, 1791

P2

B2

H4

Patella nigra

(da Costa, 1771)

P2

Gibbula nivosa

A.Adams, 1851

P2

B2

Dendropoma petraeum

(Monterosato, 1884)

P2

B2

Erosaria spurca

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Luria lurida

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Schilderia achatidea

(Gray in G.B. Sowerby II, 1837)

P2

B2

Zonaria pyrum

(Gmelin, 1791)

P2

B2

Tonna galea

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Ranella olearia

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Charonia lampas

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Charonia tritonis

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

Mitra zonata

Marryat, 1818

P2

B2

Lithophaga lithophaga

(Linnaeus, 1758)

P2

B2

H4

Pinna nobilis

(Linnaeus, 1758)

P2

H4

Pinna rudis

Linnaeus, 1758

P2

Pholas dactylus

Linnaeus, 1758

P2

B2

 

Legenda

Annesso II da ASPIM P2 HABITAT Ap. 2 H2

Annesso III da ASPIM P3 HABITAT Ap. 4 H4

BERNA Ap. 1 B1 HABITAT Ap. 5 H5

BERNA Ap.2 B2 BONN Ap. 1 D1

BERNA Ap.3 B3 BONN Ap. 2 D2

CITES All. A CA L. 157/92 art.2 L2

CITES All. B CB L. 157/92 L1

CITES All. D CD

 



 

Nel nostro Paese la raccolta dei fossili è regolamentata dalla legge n. 1089 del 1939 e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, che disciplinano anche le attività archeologiche. I fossili ritrovati sul nostro territorio sono di proprietà dello Stato, il quale a fronte di una denuncia di possesso può concedere o meno la possibilità di custodirli al denunciante.Il commercio dei fossili è quindi assolutamente vietato.

All’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l’articolo 10, comma 4, riporta testualmente “ (…) 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a)
le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà (…)”.

Tralascio i riferimenti agli articoli precedenti e susseguenti del Codice, facilmente consultabile in internet su vari siti, per mettere in evidenza come recentemente l’interpretazione della dizione “le cose che interessano la paleontologia” abbia aperto uno spazio alle cose “che non interessano” la paleontologia. Voglio sottolineare che siamo ancora in attesa della promulgazione di decreti attuativi, codici o regolamenti al riguardo, nonostante varie Istituzioni se ne stiano occupando.

In attesa che il legislatore chiarisca meglio lo spirito della legge, le conchiglie fossili in generale, raccolte sparse sul terreno “libero”, cioè in siti non assoggettati a vincoli, non sembrano rientrare nelle cose di “interesse paleontologico” ma finora, come detto poco sopra, nessun legislatore è intervenuto a dichiararlo.

Fermo restando il rispetto delle Leggi vigenti, il possesso di conchiglie fossili, recuperate libere sul terreno (e questo esclude di fatto lo scavo non autorizzato e il conseguente prelevamento di esemplari) e conservate per studio, è tollerato dalle Autorità.

Risulta altresì evidente che per gli appassionati, neofiti o meno, è importante far parte di associazioni locali o nazionali che collaborano e a volte interagiscono con le Sovrintendenze, le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Altri, allo scopo di studiare i reperti interessanti, per poi farli confluire nelle sedi museali o similari, salvandoli dalla distruzione e incrementando le conoscenze scientifiche.


La sigla C.I.T.E.S., è un acronimo per "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", ovvero "Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione", ed è nota più semplicemente come "Convenzione di Washington".

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, 1973), ratificata dall’Italia nel 1975 (L. 874 del 19/12/1975 entrata in vigore nel febbraio 1980), è nata dall'esigenza di controllare il commercio delle piante e degli animali (vivi, morti o parti e prodotti derivati) (definiti come “specimen”), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.

In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole.

Attualmente è applicata da oltre 130 Stati e l’adesione da parte degli Stati Membri avviene su base volontaria.

Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella Cites sono suddivise in Appendici:

Appendice I

Sono elencate le specie che sono maggiormente a rischio di estinzione, di cui è vietato il commercio internazionale, tranne quando lo scopo di importazione non è commerciale, ad esempio per la ricerca scientifica. In questi casi eccezionali, il commercio può avvenire a condizione che sia autorizzato tramite concessione di una licenza di importazione accompagnata da un permesso di esportazione o di riesportazione.

Appendice II

Elenca le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo qualora il loro commercio non sia strettamente controllato. Pertanto il commercio internazionale di esemplari di specie di appendice II può essere autorizzato tramite la concessione di un permesso di esportazione o di riesportazione. Non è richiesta la licenza di importazione anche se tale richiesta è necessaria in alcuni paesi che hanno adottato misure più rigorose di quanto il CITES richieda. Permessi o certificati dovrebbero essere concessi solo qualora le autorità competenti abbiano la certezza che il commercio di queste specie non ne danneggerà la loro sopravvivenza in natura.

Appendice III

È un elenco di specie che sono già protette dai singoli Stati attraverso regolamenti nazionali, e di cui si richiede la collaborazione di altri paesi per prevenirne lo sfruttamento non sostenibile o illegale. Il commercio internazionale di esemplari di specie elencate in questa appendice è consentito solo dietro presentazione di permessi o certificati del caso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.cites.org


Le Liste Rosse delle specie minacciate di estinzione

L’ultima Lista Rossa è stata pubblicata nel 2006. Elenca oltre 16 mila specie minacciate tra animali e piante.

Un Libro Rosso è un rapporto che evidenzia per ogni specie animale o vegetale il rischio di estinzione. Periodicamente l'Unione Mondiale per la Conservazione (IUCN - The World Conservation Union) redige un rapporto a livello mondiale.

L'IUCN, l’organizzazione mondiale che riunisce 75 stati, 108 agenzie governative, più di 750 organizzazioni non governative e circa 10 mila scienziati ed esperti provenienti da 181 paesi del mondo, elabora da tempo le Liste Rosse delle specie minacciate di estinzione.

L’ultima Lista Rossa a cura dell’IUCN è stata pubblicata nel 2006. Elenca oltre 16 mila specie minacciate tra animali e piante.

Rispetto alla Lista precedente pubblicata nel 2004, vengono aggiunte alle varie categorie di minaccia oltre 500 forme viventi che si vanno aggiungere a quelle precedenti, mentre 380 taxa (tra specie, sottospecie ecc.) sono state sottoposte a rivalutazione.

Per maggiori dettagli vi consigliamo di interrogare il sito della IUCN


Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE (del 21/05/1992) riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Nell’Allegato IV o D, che riguarda l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, troviamo 3 specie di molluschi. Questa direttiva è stata recepita nella nostra legislazione con il DPR 8/9/1997 n° 357 (G.U. 23/10/1997 n° 248).

Vi consigliamo di approfondire leggendo l'intero Regolamento



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