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C.I.T.E.S.

La sigla C.I.T.E.S., è un acronimo per "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", ovvero "Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione", ed è nota più semplicemente come "Convenzione di Washington".

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, 1973), ratificata dall’Italia nel 1975 (L. 874 del 19/12/1975 entrata in vigore nel febbraio 1980), è nata dall'esigenza di controllare il commercio delle piante e degli animali (vivi, morti o parti e prodotti derivati) (definiti come “specimen”), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.

In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole.

Attualmente è applicata da oltre 130 Stati e l’adesione da parte degli Stati Membri avviene su base volontaria.

Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella Cites sono suddivise in Appendici:

Appendice I

Sono elencate le specie che sono maggiormente a rischio di estinzione, di cui è vietato il commercio internazionale, tranne quando lo scopo di importazione non è commerciale, ad esempio per la ricerca scientifica. In questi casi eccezionali, il commercio può avvenire a condizione che sia autorizzato tramite concessione di una licenza di importazione accompagnata da un permesso di esportazione o di riesportazione.

Appendice II

Elenca le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo qualora il loro commercio non sia strettamente controllato. Pertanto il commercio internazionale di esemplari di specie di appendice II può essere autorizzato tramite la concessione di un permesso di esportazione o di riesportazione. Non è richiesta la licenza di importazione anche se tale richiesta è necessaria in alcuni paesi che hanno adottato misure più rigorose di quanto il CITES richieda. Permessi o certificati dovrebbero essere concessi solo qualora le autorità competenti abbiano la certezza che il commercio di queste specie non ne danneggerà la loro sopravvivenza in natura.

Appendice III

È un elenco di specie che sono già protette dai singoli Stati attraverso regolamenti nazionali, e di cui si richiede la collaborazione di altri paesi per prevenirne lo sfruttamento non sostenibile o illegale. Il commercio internazionale di esemplari di specie elencate in questa appendice è consentito solo dietro presentazione di permessi o certificati del caso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.cites.org


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